Regolamento sul pegno

IL REGOLAMENTO SU PEGNO della CMV srl

Articolo 1 – Disposizioni generali.

La concessione di credito su pegno è regolata articoli 115-120 TULPS (R.D. 773/1931) e dagli articoli 211-220 R.D. 635/1940, nonché, ove applicabili, dalla legge 745/1938, dal R.D. 1279/1939 e dal d.lgs. 385/1993, nonché dalle norme del presente Regolamento.

Il presente regolamento è affisso nei locali dell’intermediario.

Articolo 2 – Oggetti accettati in pegno.

Possono essere offerti in pegno i seguenti beni:

  • oggetti in oro, argento, platino, palladio con o senza pietre;
  • pietre preziose (diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri) e semipreziose;
  • orologi delle principali marche anche in acciaio, acciaio oro ed oro;
  • altri beni che, ad insindacabile giudizio dell’intermediario, abbiano un intrinseco valore commerciale e che siano prontamente realizzabili.

Articolo 3 – Rifiuto dell’offerta in pegno.

L’intermediario, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione alcuna, può rifiutare l’offerta di beni in pegno qualora abbia dubbi sulla provenienza (Articolo 38 R.D. 25 maggio 1939 n. 1279), purtuttavia, l’Agenzia di Pegno non è tenuta in alcun modo ed in alcun caso a compiere indagini sulla natura degli oggetti offerti in pegno, né ad accertare il diritto del pegnorante a disporne liberamente, ivi compresa l’eventualità che gli oggetti siano stati acquistati con pagamento rateale o con patto di riservato dominio o con il ricorso a fattispecie analoghe che, in qualsiasi modo, potrebbero limitarne la libera disponibilità. L’Agenzia di Pegno è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque, circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all’asta pubblica.

Inoltre, non possono in nessun caso essere costituiti in pegno:

  • gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti,
  • i commestibili,
  • i liquidi,
  • gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati,
  • gli abiti ed oggetti religiosi,
  • i paramenti sacri e
  • gli oggetti di culto.
  • le fedi nuziali o beni di natura equivalente.

Non si accettano, ancora, pegni da persone di età minore o in stato di ebbrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

Non si effettuano, infine, operazioni di soppegno.

Articolo 4 – Richiesta del prestito e consenso

La richiesta del pegno avviene mediante contestuale presentazione dei beni rientranti nelle categorie di cui al superiore articolo 2 da parte di maggiorenni ovvero di minori emancipati previa esibizione del provvedimento di emancipazione.

I beni offerti in pegno dovranno essere presentati in involucri idonei a consentirne la conservazione con cura (scatole, sacchetti, ecc.).

Il richiedente fornisce all’intermediario i propri documenti di identità nonché il codice fiscale per consentire all’intermediario l’effettuazione di tutti i controlli anche ai fini dell’antiriciclaggio, nonché la redazione della polizza di pegno.

Il consenso per l’operazione, in ogni caso, si sempre intende prestato con il ritiro della polizza.

Articolo 5 – Giudizio di stima.

Il prestito su pegno è accordato previa perizia di stima obbligatoria degli oggetti preziosi offerti in garanzia.

La stima degli oggetti preziosi da costituire in pegno, di cui all’articolo 2, è effettuata con il solo riferimento al valore commerciale degli oggetti stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell’operazione, senza alcuna considerazione per il loro valore affettivo, artistico e di manifattura.

Il giudizio operato dallo stimatore ha valenza soltanto nei rapporti tra richiedente ed intermediario.

Contro il giudizio dello stimatore (perito) non è ammesso alcun reclamo.

Articolo 6 – Ammontare dei prestiti

Ai sensi dell’Articolo 39 del Regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279 i prestiti non possono eccedere:

  • i quattro quindi del valore di stima di cui all’Articolo 5 del presente regolamento qualora si tratti di oggetti preziosi, ovvero
  • i due terzi del valore di stima qualora si tratti di oggetti non preziosi.

Si potrà erogare una somma inferiore rispetto al valore di stima ed al limite di cui al comma superiore. Di ciò si darà menzione nella polizza che riporterà, in ogni caso, il giudizio di stima operato dallo stimatore.

Articolo 7 – Durata dei prestiti

7.1 Durata del pegno

I prestiti sono concessi per una durata minima di 3 (tre) mesi e di durata massima di 12 (dodici) mesi.

Decorso il termine di concessione del prestito il bene costituito in pegno rimane, per trenta giorni, a disposizione del possessore della polizza del pegno.

7.2 Asta

Decorso il termine di cui all’articolo 7.1, durante il quale continuano a maturare interessi convenzionali, l’intermediario potrà procedere alla vendita in asta del bene o dei beni costituenti il lotto.

Gli oggetti posti in vendita possono essere ritirati dalla vendita all’asta per estinzione o rinnovazione del prestito e ciò sino a quando non sia avvenuta la formale aggiudicazione in asta pubblica.

In caso di vendita parziale dei beni costituiti in garanzia il riscatto ed il rinnovo, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 8, potrà avvenire soltanto parzialmente.

7.3 Estinzione anticipata (disimpegno)

Gli oggetti costituiti in pegno possono, nel rispetto di tali margini temporali, essere disimpegnati in ogni momento prima della loro scadenza. A far data dall’apposita richiesta scritta del cliente, non maturerà, in favore dell’intermediario, alcun interesse. A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta di disimpegno, il cliente potrà procedere al ritiro degli oggetti costituiti in pegno; trascorsi inutilmente ulteriori 7 (sette) giorni dal predetto termine, il ritiro degli oggetti costituiti in pegno sarà subordinato al pagamento di un rimborso spese nella misura fissata dall’intermediario.

7.4 Mancato ritiro post disimpegno

Qualora il cliente non provveda al ritiro degli oggetti dapprima costituiti in pegno ed in seguito disimpegnati dietro pagamento del prestito, l’intermediario, decorsi cinque anni dalla data del disimpegno, procederà alla vendita degli oggetti all’asta, e le somme ricavate saranno incamerate dall’intermediario. Infine, in caso di mancato ritiro degli oggetti nel termine di cui sopra in caso di disimpegno, intermediario è liberato, salvo i casi di dolo o di colpa grave, da ogni responsabilità relativa alla custodia ed alla conservazione degli oggetti che rimangano presso l’intermediario medesimo ovvero anche presso gli appositi alloggiamenti di sicurezza.

Articolo 8 – Rinnovo

Prima della scadenza del termine di giorni 30 di cui al superiore articolo 7.2 e comunque prima dell’aggiudicazione è possibile chiedere il rinnovo del prestito previo versamento degli interessi maturati sino a tale data e previo pagamento delle spese.

L’intermediario si riserva il diritto insindacabile di rifiutare la rinnovazione del prestito in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti per la persistente giacenza in custodia, ovvero quando la nuova stima constati un valore sensibilmente diminuito degli oggetti dati in pegno, o comunque quando questi non presentino, per qualsiasi ragione, garanzie sufficienti per il buon fine dell’operazione di rinnovazione.

Il rinnovo è subordinato ad una nuova stima da parte del perito.

Qualora il valore di mercato del bene oggetto del pegno sia diminuito il richiedente dovrà integrare la garanzia ovvero rimborsare parte della somma erogata di guisa che sia rispettato il disposto degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

La rinnovazione è, in ogni caso, consentita solo al soggetto che ha originariamente offerto l’oggetto in pegno, ovvero al soggetto terzo munito di specifica delega in tal senso, rilasciatagli dall’originario pegnorante

L’intermediario stabilisce a suo insindacabile giudizio il numero massimo di rinnovi.

Per ogni rinnovo verrà emessa una nuova polizza di pegno, riaddebitando il costo dell’operazione al cliente.

Articolo 9 – Polizza del Pegno

Perfezionate le operazioni di stima, all’atto della concessione del prestito verrà rilasciata al richiedente una polizza attestante il pegno che dovrà contenere:

  1. la denominazione dell’intermediario;
  2. la sede dove possono essere compiute le operazioni pignoratizie quali la costituzione, la rinnovazione, l’estinzione;
  3. la data di emissione;
  4. il numero progressivo della polizza di pegno;
  5. le generalità, la residenza e/o il domicilio del proprietario degli oggetti dati in pegno, l’indicazione degli estremi del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
  6. la descrizione degli oggetti costituiti in pegno;
  7. il valore della stima degli oggetti costituiti in pegno;
  8. l’importo della somma erogata;
  9. la durata del prestito e la data di scadenza del prestito su pegno;
  10. i corrispettivi per interessi e spese dovuti per l’operazione,
  11. eventuali altre indicazioni accessorie;
  12. la sottoscrizione dell’intermediario.

La polizza rilasciata è titolo al portatore e, quand’anche vi sia l’indicazione sommaria o completa del nome del costituente in pegno tale rimane ai sensi dell’Articolo 10 comma 2 della Legge 745/38 senza che vi sia modifica del carattere proprio del titolo emesso.

Articolo 10 – Erogazione della somma

Il denaro verrò erogato a discrezione dell’intermediario come segue:

  • in contanti nei limiti consentiti dalla normativa vigente e/o
  • con assegno bancario e/o
  • con assegno circolare e/o
  • bonifico bancario.

Articolo 11 – Custodia dei beni oggetto pegno

I beni costituiti in garanzia sono conservati in locali idonei nella disponibilità dell’intermediario ovvero di depositari autorizzati dall’intermediario.

Ai sensi dell’Articolo 33 del R.D. 25 maggio 1939, n. 1279, gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati contro i rischi dell’incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima ad essi attribuito aumentato di un quarto.

Gli stessi sono assicurati contro il furto e la rapina.

Articolo 12 – Esclusione di responsabilità – risarcimento dei danni

L’intermediario non risponde dei danni cagionati dalle cose date in pegno, dal loro naturale deperimento o da difetti intrinsechi palesi od occulti e ciò anche se non segnalati in polizza.

Ai sensi dell’Articolo 45 del. R.D. 25 maggio 1939, n. 1279 non risponde per i danni cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Ai sensi dell’Articolo 45 del R.D. 25 maggio 1939, n. 1279 qualora si accerti una responsabilità dell’intermediario quest’ultimo se chiamato al ristoro del danno lo stesso non potrà mai eccedere il valore di stima attribuito al momento della concessione del prestito aumentato del quarto, dedotto in ogni caso quanto dovuto all’intermediario per capitale, interessi e spese.

Articolo 13 – Riscatto e riconsegna dei beni

Chi intende riscattare una polizza alla scadenza della stessa o anticipatamente dovrà presentarla all’intermediario nella sede che l’ha emessa.

L’intermediario chiederà il rilascio del:

  • documento di identità;
  • codice fiscale;
  • e la sottoscrizione della polizza di pegno medesima.

Il presentatore della polizza dovrà estinguere il debito per capitale, interessi e spese con:

  • denaro contante nel limite della legge e/o
  • assegno circolare.

In tal caso si darà corso alla restituzione del bene.

Nell’ipotesi in cui il rimborso avvenga con:

  • assegno bancario o
  • bonifico bancario

l’estinzione e la restituzione dei beni oggetto del pegno avverrà subordinatamente all’accredito sul conto corrente dell’intermediario dell’importo dovuto.

La restituzione potrà essere differita per ragioni organizzative rappresentante dall’intermediario al cliente.

A seguito del riscatto sulla polizza verrà:

  • apposta la dicitura “pagato” o altra dicitura equipollente idonea a privarla di validità ed efficacia e
  • sottoscritta da un amministratore delegato dell’intermediario.

Per i riscatti oltre il termine di giorni 30 dalla scadenza può essere applicata una commissione supplementare.

Articolo 14 – Riscatto e rinnovo per corrispondenza.

Sono ammesse le operazioni di riscatto e di rinnovo per corrispondenza alle medesime condizioni per il rinnovo ed il riscatto in sede.

I costi per le spedizioni postali gravano sul cliente.

Articolo 15 – Divieto di cessione.

Ai sensi dell’Articolo 31 della Legge 10 maggio 1938, n. 745 il commercio abituale di polizze di pegno, trovano applicazione le pene previste nell’Articolo 705 c.p..

Articolo 16 – Della fase patologica.

Qualora il presentatore non riscatti nel termine previsto la polizza, decorso il termine di giorno 30 di cui all’Articolo 7 del presente Regolamento verranno bandita in pubblica asta.

In cari particolari, su richiesta scritta del possessore della polizza corredata da documento di identità, la vendita potrà essere effettuata con anticipo sulla data di scadenza purché sia trascorso almeno un trimestre dall’erogazione della somma.

Articolo 17 – Bando d’asta.

Delle aste pubbliche l’intermediario ne darà pubblicità nei locali ove viene svolta l’attività per lo meno per cinque giorni antecedenti l’asta, ovvero con altre modalità previste dall’intermediario.

Verrà affisso un bando che dovrà contenere:

  • il giorno e l’ora dell’asta,
  • il luogo dell’asta,
  • la descrizione del lotto o dei lotti,
  • il prezzo base,
  • il rilancio minimo effettuabile.

Il bando conterrà altresì l’ammontare dei diritti d’asta e le modalità di consegna del bene all’aggiudicatario.

Articolo 18 – Visione dei beni.

Con le cautele del caso verrà favorita la visione dei beni oggetto dell’asta agli interessati.

Articolo 19 – Diritto d’asta.

L’aggiudicatario di un bene è tenuto al versamento di un diritto d’asta nella misura prevista dall’intermediario ed indicata nel bando.

Articolo 20 – Inefficacia dei reclami.

Eventuali reclami non sospenderanno gli atti della vendita coattiva, salvo in ogni caso la notifica di un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Articolo 21 – Modalità di svolgimento dell’asta.

L’asta avverrà nei locali all’uopo adibiti dalla società e sarà tenuta da un banditore d’asta delegato dall’intermediario.

I singoli lotti verranno chiamati in asta uno alla volta secondo la numerazione progressiva di cui al bando.

Ciascun partecipante, pronunciato il proprio cognome per agevolare le operazioni di verbalizzazione, avanzerà l’offerta. Il bene sarà aggiudicato al miglior offerente decorso un minuto dall’ultimo rilancio, dandone comunicazione ai presenti.

Le offerte si intendono per merce vista e piaciuta rimossa ogni garanzia.

Qualora i beni offerti in asta non dovessero risultare aggiudicati gli stessi verranno proposti in un secondo esperimento d’asta da tenersi, con il rispetto delle formalità previste in questo Regolamento, entro 30 giorni.

In caso di infruttuosità del terzo esperimento d’asta il bene verrà aggiudicato all’estimatore per il corrispettivo del capitale, degli interessi e delle spese, esclusi gli oneri d’asta.

Articolo 22 – Delegato dell’asta.

Delle operazioni d’asta il delegato ne redige, anche con l’ausilio di terzi, verbale sintetico che verrà conservato agli atti dell’intermediario.

Il delegato darà le informazioni del caso ai partecipanti presentando in modo chiaro gli oggetti, dandone i precisi riferimenti ed indicando il prezzo base, l’importo dei rilanci così come previsto nel bando e nel presente regolamento.

Il delegato vigila sul normale svolgimento dell’incanto e può procedere, qualora vi sia pregiudizio per l’intermediario, alla sospensione dell’asta o dell’aggiudicazione di singoli lotti.

Il delegato può allontanare coloro i quali turbino, in qualunque modo, il regolare svolgimento degli incanti notiziando, se del caso, la Pubblica autorità.

In caso di controversia sull’aggiudicazione il delegato risolve la vicenda disponendo, tra i soggetti coinvolti, un nuovo rilancio assumendo quale prezzo base l’ultimo rilancio.

Alle aste si applicano gli articoli 353 e 354 del codice penale.

Articolo 23 – Sull’aggiudicazione.

L’aggiudicatario acquista il bene oggetto di vendita all’asta a proprio rischio e pericolo e l’intermediario non assume alcuna garanzia nei suoi confronti

  • per difetto di qualità,
  • per carenze di peso o di misura,
  • per difetti o vizi occulti o palesi,

quand’anche l’aggiudicatario se ne accorga dopo il ritiro.

L’aggiudicatario deve comunicare le proprie generalità acconsentendo a che l’intermediario estragga copia dei propri documenti.

L’aggiudicatario è tenuto al versamento del prezzo di aggiudicazione nonché del pagamento dei diritti d’asta così come stabiliti dall’intermediario.

Il ritiro del bene già oggetto del pegno avverrà soltanto a fronte dell’accredito della somma dovuta sui conti dell’intermediario.

La consegna immediata può avvenire solo a fronte di pagamento per contanti, se e nei limiti in cui è consentito, ovvero a fronte della consegna di assegno circolare.

In caso di pagamento differito l’aggiudicatario dovrà versare, a titolo di cauzione ed in contanti, il 10% del valore del bene a lui aggiudicato (sempre nel limite della somma massima utilizzabile per contanti).

Articolo 24 – Inadempimento dell’aggiudicatario.

Qualora l’aggiudicatario non dovesse dar corso al pagamento immediato di quanto dovuto, ovvero lo strumento di pagamento utilizzato non dovesse sortire a buon fine, verrà dichiarato decaduto.

Eventuali somme versate a titolo di cauzione verranno trattenute dall’intermediario ed imputate al ristoro degli oneri d’asta.

Il lotto verrà nuovamente messo in asta e l’intermediario potrà perseguire l’aggiudicatario per il recupero della differenza realizzata tra la prima aggiudicazione e la seconda.

Articolo 25 – Eccedenza d’aggiudicazione.

Qualora dalla vendita all’asta si dovesse ricavare un prezzo eccedente rispetto al capitale, agli interessi ed alle spese l’eccedenza rimarrà, ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 10 maggio 1938 n. 745, a disposizione del possessore della polizza per cinque anni.

Decorso il predetto termine la somma verrà incamerata dall’intermediario.

Articolo 26 – Perdita della polizza.

Qualora per distruzione, smarrimento, sottrazione si verifichi la perdita della polizza l’interessato dovrà farne una denuncia per iscritto, sottoscriverla consegnarla e/o trasmetterla all’intermediario, unitamente alla carta di identità:

  • a mani o
  • lettera raccomandata o
  • pec (purchè vi sia sempre la sottoscrizione autografa in calce).

Nella denuncia dovrà fornire gli elementi utili per l’individuazione del pegno descrivendo il bene e/o indicato il numero di polizza. L’interessato dovrà corrispondere il diritto di segreteria così come stabilito dall’intermediario.

Ad esito dei controlli – senza che ne possa derivare alcuna responsabilità per l’intermediario – verrà disposto un fermo di 10 giorni lavorativi così che sia consentito il compimento della attività previste dalla normativa vigente.

Articolo 27 – Procedura d’ammortamento

L’interessato che ha smarrito la polizza dovrà provvedere a richiedere l’ammortamento secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria e notificato all’intermediario dal denunciante sarà affisso per trenta giorni e sarà affisso nei locali aperti al pubblico dell’intermediario.

Decorso il termine, in assenza di opposizione, verrà rilasciato il duplicato, sarà onere dell’interessato documentazione scritta comprovante l’assenza di qualsivoglia opposizione così come previsto dall’Articolo 2019 comma 2 c.c..

La proposizione della denuncia e del ricorso per l’ammortamento sono irrilevanti per il normale decorso del prestito (non comporterà sospensioni della disciplina del prestito su pegno) ed il bene potrà essere messo in asta, salvo il versamento da parte del ricorrente degli interessi e degli accessori dovuti, salvo in ogni caso diverso provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La restituzione del pegno o comunque del sopravanzo eventualmente realizzato potrà avvenire soltanto a compimento della procedura di ammortamento.

Eventuali denunce riguardanti beni già oggetto di espropriazione potrà essere valutata ai fini della restituzione dell’eventuale sopravanzo.

Articolo 28 – Procedura semplificata d’ammortamento

Nelle ipotesi di cui alla legge 30 luglio 1951 n. 948 sono semplificate.

Un estratto della denuncia ricevuta verrà esposto nei locali dell’intermediario per un periodo di giorni 30.

Decorso il termine di cui sopra l’intermediario provvederà ad emettere il duplicato, salvo che sia stata proposta opposizione nelle forme e nei modi di legge.

La proposizione dell’opposizione sospende il decorso del termine di cui al secondo comma ed il rilascio del duplicato.

Articolo 29 – Rinvenimento della polizza smarrita

Tanto nell’ipotesi di cui all’Articolo 25 quanto nell’ipotesi in cui all’Articolo 26 qualora il denunciante rinvenga la polizza dovrà darne tempestiva comunicazione all’intermediario dichiarando, per iscritto, con sottoscrizione della stessa che la denuncia è priva di effetti ed efficacia.

Il denunciante dovrà inoltre consegnare copia autentica della dichiarazione resa dal Cancellerie del competente Tribunale d’assenza di procedure d’ammortamento o opposizioni di sorta.

Articolo 30 – Titoli deteriorati

In caso di titolo deteriorato si applica l’Articolo 2005 c.c.. Il possessore consegnerà il titolo e l’intermediario, previo l’accertamento dell’autenticità del titolo ed al suo ritiro, ne emetterà un nuovo.

Durante la suddetta fase di accertamento, il cliente non potrà procedere all’estinzione del pegno fin quando l’intermediario non avrà appurato l’autenticità della ricevuta originale.

Articolo 31 – Interessi, spese ed altri oneri

Nei locali ove viene svolta l’attività vi è l’affissione di fogli informativi relativi ai tassi di interesse praticati, alle spese ed agli altri oneri.

Del pari è data pubblicità per gli oneri d’asta.

I tassi d’interesse praticati, alle spese ed agli altri oneri sono altresì riportati nel frontespizio della ricevuta di pegno, contenente il Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto con specifico riferimento a tutte le condizioni economiche ivi riportate. Il cliente con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere preso visione e di accettare tutte le predette condizioni economiche.

Articolo 32 – Facoltà di esclusione

Al fine di garantire il sereno svolgimento dell’attività finanziaria di credito su pegno, l’intermediario si riserva il diritto di escludere da qualsiasi operazione ogni soggetto che eserciti prestito su pegno in privato, i pegnoranti di professione, coloro che per la abituale frequenza nei locali delle intermediario siano tacciabili di speculazioni in danno dei privati, coloro che sono intermediari abituali nelle operazioni di credito su pegno, coloro che siano stati condannati in via definitiva per uno dei reati previsti dall’Articolo 353 e 354 c.p., segnalando i fatti all’Autorità Giudiziaria ed avvalendosi, ove del caso, dell’ausilio della Forza Pubblica.

Articolo 33 – Risoluzione delle controversie

Qualora dovessero sorgere delle controversie tra l’intermediario ed il cliente relativa all’interpretazione, esecuzione del contratto di credito su pegno il cliente può indirizzare un reclamo a mezzo raccomandata, pec, posta elettronica al responsabile della funzione reclami Avv. Emanuele Caimi email reclami@creditovaresinomobiliare.it secondo quanto previsto nei fogli informativi esposti nei locali ove viene svolta l’attività. L’intermediario istruisce la richiesta, con libertà di forme, e risponde entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ovvero in caso di omessa risposta può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Per maggior informazioni può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non preclude il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

In ogni caso la proposizione dell’azione giudiziaria è subordinata all’esperimento del tentativo di conciliazione a mente del D. Lgs. 28/10.

Articolo 34 – Foro competente

Ogni controversia è devoluta alla cognizione del Tribunale di Varese salvo l’applicazione del Foro del consumatore.

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